Art. 1.
(Introduzione nel codice penale del reato di traffico e di vendita di organi prelevati ai bambini).

      1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 601-bis. - (Traffico e vendita di organi prelevati ai bambini). - Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o alla vendita o alla donazione illecita di organi prelevati ai bambini è punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni.
      È punito, altresì, con la stessa pena di cui al primo comma, anche colui che individualmente commercia o vende o dona illecitamente organi prelevati ai bambini.

      Chi partecipa, a vario titolo, al traffico, alla vendita e alla donazione illecita degli organi di cui ai commi primo e secondo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
      È punito, altresì, con la reclusione fino a cinque anni chiunque mette a disposizione, a qualsiasi titolo, mezzi di trasporto o luoghi di deposito degli organi espiantati illecitamente, nonché chiunque riceve organi di derivazione illecita per un trapianto proprio o altrui.
      Nei casi previsti dai commi primo e terzo la pena è ridotta dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato».